ANIASPER |
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L'ANIASPER è un'associazione nazionale fra ingegneri e architetti specialisti in restauro dei monumenti, nata con lo scopo di promuovere, divulgare, coordinare in Italia e all'estero l'attività di ricerca, studio, sperimentazione e informazione su tutto quanto riguarda la tutela, la conservazione ed il restauro degli edifici monumentali. A tali fini, l'Associazione assume iniziative intese ad attuare concreti programmi di studio o di intervento nel settore urbanistico ed architettonico assicurando ad Enti e Privati, attraverso i propri iscritti, una presenza qualificata e specialistica nell'attività di consulenza, progettazione e direzione dei programmi stessi; inoltre, organizza conferenze, seminari, convegni, incontri e dibattiti fra esperti, tecnici, Amministratori Pubblici e Privati nonché studiosi interessati alla materia. Molte delle pubblicazioni BetaGamma riguardanti atti di seminari e convegni, sono proprio legate all'attività che l'ANIASPER da anni svolge e porta avanti.
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Statuto della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA INGEGNERI E ARCHITETTI SPECIALISTI IN RESTAURO DEI MONUMENTI" |
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TITOLO I
Art. 1 - L'Associazione, che intende conseguire la personalità giuridica ex artt. 12 e seguenti C.C. è denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA INGEGNERI E ARCHITETTI SPECIALISTI IN RESTAURO DEI MONUMENTI": la sigla abbreviata della Associazione è ANIASPER e potrà essere usata in tutti i casi in cui si debba identificare, compresi atti e documenti ufficiali.
Art.2 - La sede dell'Associazione è in Via Santa Rosa 25 - 01100 Viterbo
Art.3 - La durata è stabilita in anni trenta (30) dalla data dell'atto costitutivo
Art.4 - L'Associazione ha per scopo di promuovere, divulgare, coordinare in Italia e all'estero l'attività di ricerca, studio, sperimentazione e informazione su tutto quanto riguarda la tutela, la conservazione ed il restauro degli edifici monumentali. Si prefigge di sviluppare analoghe attività nel settore urbanistico e del recupero del patrimonio edilizio dei centri storici, anche in relazione agli aspetti normativi ed agli strumenti amministrativi e contrattuali. Per il conseguimento di tali fini, l'Associazione si propone di:
a) assumere qualsivoglia iniziativa intesa ad attuare concreti programmi di studio o di intervento nel settore urbanistico ed architettonico assicurando ad Enti e Privati, attraverso i propri iscritti, una presenza qualificata e specialistica nell'attivitą di consulenza, progettazione e direzione dei programmi stessi;
b) organizzare conferenze, seminari, convegni, incontri e dibattiti fra esperti, tecnici, Amministratori Pubblici e Privati nonché studiosi interessati alla materia;
c) promuovere ed adottare ogni iniziativa intesa a far conoscere, in Italia e all'estero, i principi, i materiali, i prodotti e le metodologie di recupero, conservazione e restauro;
d) attuare quanto altro dovesse risultare utile per il raggiungimento delle proprie finalità. Resta escluso lo scopo di lucro.
TITOLO II
Art.5 - Gli associati si distinguono in: Ordinari, Aderenti, Onorari, Sostenitori. Sono Soci Ordinari i cittadini italiani e stranieri in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura iscritti nei rispettivi albi professionali, che abbiano conseguito il diploma di perfezionamento o di specializzazione rilasciato da una Università italiana. Sono compresi tra i Soci Ordinari i Soci Fondatori cioè coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Sono inoltre compresi tra i Soci Ordinari i Soprintendenti ai Beni Architettonici, e i Direttori delle sezioni ai Beni A.A. nelle Regioni e Provincie a Statuto Autonomo, i Presidi delle Facoltà di Architettura ed i professori di ruolo di restauro o materie strettamente connesse. Sono Soci Aderenti i cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea, o titolo equipollente, in ingegneria civile, architettura, storia dell'arte, archeologia o beni culturali compresi i laureati italiani o stranieri in possesso del diploma di specializzazione in restauro dei monumenti che non sono iscritti negli albi Professionali italiani. Sono Soci Onorari i cittadini italiani e stranieri, Enti e Associazioni che, in possesso di riconosciute benemerenze scientifiche e/o culturali nel campo del restauro e del recupero edilizio, abbiano aderito all'Associazione su invito del Consiglio Direttivo. Sono Soci Sostenitori gli Enti Pubblici o Privati, persone fisiche o giuridiche che, operando nel campo del restauro e del recupero edilizio, hanno interesse all'attività dell'Associazione.
Art.6 - L'ammissione di tutti i Soci è condizionata al parere insindacabile del Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza. Le domande dovranno essere corredate dai titoli accademici, e/o scientifici e/o professionali dei richiedenti.
Art.7 - I Soci Ordinari, i Soci Aderenti ed i Soci Sostenitori sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota deve avvenire entro il mese di giugno dell'anno a cui si riferisce, dopo di che il socio moroso sarà considerato dimissionario. Sono esentati dal pagamento della quota i Soprintendenti ai Beni Architettonici e i Direttori delle Sezioni ai Beni Architettonici e Ambientali nelle Regioni e Provincie a Statuto Autonomo.
TITOLO III
ORGANI
Art. 8 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Segretario Generale.
Art.9 - L'Assemblea rappresenta la totalità degli iscritti. Hanno diritto di voto i Soci Aderenti ed i Soci Sostenitori in regola con il versamento della quota associativa. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del consuntivo di gestione e del preventivo di spesa per il nuovo anno. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta un quinto degli iscritti. La convocazione può essere fatta con lettera semplice o telefax spedita al socio almeno dieci giorni prima della data di convocazione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, data e ora di convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano.
Art. 10 - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida con qualsivoglia numero di soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi Spetta all'Assemblea la nomina del Consiglio Direttivo, l'approvazione del rendiconto di gestione e del preventivo per il nuovo esercizio. Per le modifiche allo statuto e per la messa in liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di due terzi dei soci votanti ed il voto favorevole del Consiglio Direttivo. Il voto potrà essere espresso per posta secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. È ammessa la delega, ma ogni Associato non potrà esprimere più di tre voti validi oltre al proprio.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di Consiglieri da cinque a undici, tra cui il Presidente, eletto dallo stesso Consiglio, fermo restando che un terzo dovrà essere scelto fra i Soci Fondatori e nella misura di un terzo dovranno essere rappresentati i Soci Aderenti e Soci Sostenitori. Il Consiglio Direttivo procederà alla nomina di un Segretario Generale, anche tra i non Soci, che parteciperà alle riunioni del Consiglio stesso e che avrà il compito di affiancare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza. I membri del Consiglio Direttivo, così come il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario Generale, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio provvede alla nomina di uno più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente, su delega dello stesso, o per sua indisponibilità. In caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo, prevale il voto del Presidente. Il Presidente dell'Associazione dovrà essere in possesso del diploma di specializzazione in restauro dei monumenti.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea ed è investito di tutti i più ampi poteri per compiere qualunque atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione senza alcuna esclusione o limitazione. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso A/R o telefax spedito all'indirizzo di ciascuno dei consiglieri almeno dieci giorni liberi prima. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno i tre quinti dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.13 - Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei Soci: Ordinari, Aderenti e Sostenitori e delibera su tutti i provvedimenti necessari per la direzione ed amministrazione dell'Associazione; delibera anche sulla formazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo, con voto unanime dei suoi componenti, provvede altresì alla nomina dei soci Onorari e del Presidente Onorario scelto tra cittadini italiani o stranieri, che abbiano acquisito particolari benemerenze scientifiche e/o culturali. Il Presidente Onorario resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 14 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne dirige le votazioni. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di urgenza o di assoluta necessitą può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ottenere la ratifica degli atti compiuti nella prima riunione del Consiglio Direttivo stesso.
TITOLO IV
PATRIMONIO ED ESERCIZI
Art. 15 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) quote di iscrizione ed associative
b) contributi e somme erogate da parte di Enti pubblici privati, persone fisiche o giuridiche;
c) donazioni, lasciti, liberalità, legati, comunque disposti in favore dell'Associazione e da essa accettati;
d) proventi vari derivanti da pubblicazioni od altro;
e) beni mobili ed immobili acquistati con fondi propri.
Art. 16 - Gli esercizi sociali si chiudono con il 31 dicembre di ogni anno. Nei quattro mesi successivi, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto di gestione e del preventivo per il nuovo esercizio.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.17 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto andrà devoluto in favore di enti, fondazioni organismi, associazioni operanti con finalità simili a quelle dell'Associazione stessa.
Art. 18 - Per i primi cinque anni della costituzione, l'Associazione sarà amministrata dal Consiglio Direttivo nominato in sede di atto costitutivo che, tra l'altro, avrà il compito di iniziare l'attività, pubblicizzare l'Associazione, e raccogliere le necessarie adesioni.
Art. 19 - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. |
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